Art. 26

LEGGE 27 febbraio 1967, n. 48

In vigore dal 17 mar 1967
(Del personale dell'I.S.P.E. e del relativo trattamento economico) La consistenza numerica del personale necessario per le esigenze funzionali dell'Istituto, nonchè lo stato giuridico ed il trattamento economico di attività, a qualsiasi titolo, e di previdenza e quiescenza del personale medesimo sono stabiliti, con deliberazione del Comitato amministrativo da sottoporre alla approvazione del Ministro per il bilancio e per la programmazione economica, di concerto con il Ministro per il tesoro.
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LEGGE 27 febbraio 1967, n. 48 (Art. 26 Attribuzioni e ordinamento del Ministero del bilancio e della programmazione economica e istituzione del Comitato dei Ministri per la programmazione economica.) — Testo vigente | Portale Normativo