Art. 27 · LEGGE 27 febbraio 1967, n. 48

Art. 27

LEGGE 27 febbraio 1967, n. 48

In vigore dal 17 mar 1967
(Trattamento tributario nei riguardi dell'I.S.P.E.) Agli effetti di qualsiasi imposta, tassa o diritto in genere stabiliti dalle leggi generali, escluse le tasse postali telegrafiche e telefoniche, l'Istituto di studi per la programmazione economica è parificato alle Amministrazioni dello Stato.
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