Art. 30 · LEGGE 27 febbraio 1967, n. 48

Art. 30

LEGGE 27 febbraio 1967, n. 48

In vigore dal 17 mar 1967
(Rappresentanza del Ministero in seno ad enti ed istituti pubblici) Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, le norme necessarie per la integrazione con un rappresentante del Ministero del bilancio e della programmazione economica degli organi deliberativi degli enti ed istituti aventi personalità giuridica di diritto pubblico, che svolgano azione economica e sociale rilevante ai fini della programmazione economica e siano sottoposti ai controlli di cui alla legge 21 marzo 1958, n. 259.
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