Art. 17
LEGGE 13 luglio 1966, n. 559
In vigore dal 30 apr 1999
COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 21 APRILE 1999, N. 116
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Il direttore generale:
a) partecipa con voto consultivo alle sedute del Consiglio di amministrazione e del Comitato esecutivo;
b) dà esecuzione ai provvedimenti del Consiglio di amministrazione, del Comitato esecutivo e del presidente;
c) dirige e coordina l'attività dei servizi dell'istituto e predispone, col direttore del servizio contabilità e riscontro, il bilancio dell'esercizio;
d) firma, con le norme ed entro i limiti che saranno stabiliti dal regolamento di servizio, i titoli di entrata e di spesa;
e) provvede all'assegnazione ed al trasferimento del personale non dirigente;
f) sottopone al presidente le relazioni per gli argomenti contenuti nell'ordine del giorno del Consiglio di amministrazione e del Comitato esecutivo.
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