Art. 14

LEGGE 13 luglio 1966, n. 559

In vigore dal 30 apr 1999
1. Il consiglio di amministrazione: a) delibera gli indirizzi generali e il programma annuale di attività; b) delibera i bilanci dell'Istituto; c) delibera il conferimento dell'incarico a società di revisione per la certificazione del bilancio di esercizio e del bilancio consolidato; d) formula gli indirizzi programmatici generali relativi alle società partecipate; e) delibera, in via generale, le linee organizzative dell'Istituto e gli indirizzi per la gestione delle risorse umane, ivi compresi i criteri per le assegnazioni e i trasferimenti del personale; f) delibera, su proposta del presidente, l'assunzione e le relative modalità, nonchè la risoluzione del rapporto di lavoro del direttore generale; g) delibera le modalità di assunzione del personale, secondo criteri e procedure che garantiscano la trasparenza delle scelte e l'efficienza dei servizi; h) autorizza l'acquisto, l'alienazione e la permuta dei beni immobili, l'accensione di mutui e la costituzione di diritti reali sui beni di proprietà; i) delibera l'assunzione di obbligazioni e la prestazione di ogni forma di garanzia; l) delibera l'utilizzo del fondo di riserva speciale di cui al quarto comma dell'; m) autorizza le azioni giudiziarie e le transazioni; n) delibera, su proposta del presidente, nelle materie di cui agli articoli 2364 e 2365 del codice civile, la volontà dell'Istituto da esprimersi nelle assemblee delle società nelle quali l'Istituto detiene direttamente partecipazioni superiori al venti per cento del capitale sociale; o) delibera sull'acquisto e sulla dismissione di partecipazioni; p) determina i limiti di somma entro i quali il presidente e il direttore generale autorizzano le spese. 2. Per le materie riguardanti la ''Sezione Zeccà', il consiglio di amministrazione può avvalersi della consulenza di un comitato composto dal direttore della ''Sezione Zeccà' e da due esperti designati dal consiglio medesimo all'inizio di ciascun anno. 3. Il consiglio di amministrazione, nei limiti di cui all'articolo 2381 del codice civile, può delegare proprie attribuzioni al presidente. 4. Dell'esercizio delle deleghe ad esso attribuite il presidente è tenuto a riferire al consiglio di amministrazione, secondo le modalità e nei tempi da questo stabiliti. 5. La deliberazione indicata alla lettera b) del comma 1 è sottoposta all'approvazione del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, con le modalità di cui all'articolo 23. Trascorsi novanta giorni dal ricevimento della predetta deliberazione da parte del Ministero vigilante, i bilanci si intendono approvati. Qualora siano formulate osservazioni, il termine è interrotto e ricomincia a decorrere per intero, per una sola volta, a partire dalla data in cui le risposte dell'istituto pervengono allo stesso Ministero vigilante.
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LEGGE 13 luglio 1966, n. 559 (Art. 14 Nuovo ordinamento dell'Istituto Poligrafico dello Stato.) — Testo vigente | Portale Normativo