Art. 12
LEGGE 13 luglio 1966, n. 559
In vigore dal 30 apr 1999
1. Il collegio dei revisori è nominato con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, dura in carica tre anni ed i suoi componenti possono essere confermati esclusivamente per un ulteriore triennio.
2. Il collegio è composto di tre revisori effettivi e di tre supplenti, scelti tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero di grazia e giustizia.
3. Il presidente ed il suo supplente sono scelti tra i dirigenti dello Stato con incarico dirigenziale generale presso il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.
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