Art. 9
LEGGE 13 luglio 1966, n. 559
In vigore dal 30 apr 1999
1. Il presidente è nominato, ai sensi dell' della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreto del Presidente della Repubblica emanato su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata su proposta del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Dura in carica un triennio e può essere confermato.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1966-07-13;559#art-9