Art. 4
LEGGE 13 luglio 1966, n. 559
In vigore dal 14 mag 2025
Il Provveditorato generale dello Stato esercita il controllo sulla fabbricazione della carta da avvalorare, sulla stampa e distribuzione delle carte-valori e degli stampati rappresentativi di valori.
Nulla è innovato per quanto attiene ai poteri di vigilanza e controllo spettanti alla Direzione generale
competente per materia del Ministero dell'economia e delle finanze
ed alla Banca d'Italia per la fabbricazione di biglietti di banca, di biglietti e di monete di Stato.
Nulla è, altresì, innovato per quanto concerne il sindacato della Corte dei conti in materia di carte-valori ai sensi del regio decreto-legge 7 marzo 1926, n. 412.
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