Art. 13
LEGGE 13 luglio 1966, n. 559
In vigore dal 30 apr 1999
Il presidente ha la legale rappresentanza dell'Istituto e:
a) convoca e presiede il Consiglio di amministrazione e il Comitato esecutivo ed impartisce le eventuali direttive per l'esecuzione delle rispettive deliberazioni;
b) impartisce le disposizioni necessarie per il Funzionamento dei servizi;
c) assegna e trasferisce il personale dirigente, sentito il direttore generale;
d) autorizza spese entro il limite di 10 milioni;
e)
LETTERA ABROGATA DAL D.LGS. 21 APRILE 1999, N. 116
f)
LETTERA ABROGATA DAL D.LGS. 21 APRILE 1999, N. 116
g) adotta i provvedimenti non riservati alla competenza del Consiglio di amministrazione e del Comitato esecutivo.
Il presidente è sostituito, in caso di assenza o di impedimento, dal componente più anziano
del consiglio di amministrazione.
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