Art. 13

LEGGE 13 luglio 1966, n. 559

In vigore dal 30 apr 1999
Il presidente ha la legale rappresentanza dell'Istituto e: a) convoca e presiede il Consiglio di amministrazione e il Comitato esecutivo ed impartisce le eventuali direttive per l'esecuzione delle rispettive deliberazioni; b) impartisce le disposizioni necessarie per il Funzionamento dei servizi; c) assegna e trasferisce il personale dirigente, sentito il direttore generale; d) autorizza spese entro il limite di 10 milioni; e) LETTERA ABROGATA DAL D.LGS. 21 APRILE 1999, N. 116 f) LETTERA ABROGATA DAL D.LGS. 21 APRILE 1999, N. 116 g) adotta i provvedimenti non riservati alla competenza del Consiglio di amministrazione e del Comitato esecutivo. Il presidente è sostituito, in caso di assenza o di impedimento, dal componente più anziano del consiglio di amministrazione.
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LEGGE 13 luglio 1966, n. 559 (Art. 13 Nuovo ordinamento dell'Istituto Poligrafico dello Stato.) — Testo vigente | Portale Normativo