Art. 19

LEGGE 13 luglio 1966, n. 559

In vigore dal 30 apr 1999
1. Fino alla trasformazione in società per azioni è in facoltà dell'Istituto avvalersi dell'Avvocatura generale dello Stato per la difesa e la rappresentanza davanti a qualsiasi giurisdizione.
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LEGGE 13 luglio 1966, n. 559 (Art. 19 Nuovo ordinamento dell'Istituto Poligrafico dello Stato.) — Testo vigente | Portale Normativo