Art. 21

LEGGE 13 luglio 1966, n. 559

In vigore dal 30 apr 1999
La Cassa depositi e prestiti e gli Istituti di previdenza amministrati dalla Direzione generale omonima del Ministero del tesoro sono autorizzati, anche in deroga alle loro norme istituzionali, a concedere all'Istituto Poligrafico dello Stato mutui destinati alla sostituzione, al rifacimento, all'ammodernamento ed al potenziamento degli stabilimenti e delle attrezzature tecnico-produttive dell'Istituto medesimo e ad ogni altra operazione necessaria per la sua trasformazione in società per azioni. Ai mutui di cui sopra sarà applicato il saggio vigente per i prestiti dell'amministrazione mutuante al momento della concessione. Le domande di somministrazione dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato sono corredate: a) dall'autorizzazione al pagamento rilasciata dal servizio centrale del Provveditorato generale dello Stato del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica sulla base dei piani di spesa, per l'acquisto di terreni, di macchinari e di altri beni strumentali, e degli stati di avanzamento dei lavori per le opere e gli impianti; b) dall'autorizzazione del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per ogni altra operazione necessaria per la trasformazione dell'Istituto in società per azioni. L'ammortamento di ciascun mutuo ha luogo in 35 anni, con inizio non oltre il primo giorno dell'anno successivo alla scadenza del triennio dalla data del provvedimento di concessione, per l'importo effettivamente erogato aumentato degli interessi maturati sui singoli pagamenti. Le annualità di ammortamento sono corrisposte in rate semestrali posticipate, e la loro incidenza sulla gestione dell'Istituto dovrà essere tenuta presente dalla Commissione di cui all' nella determinazione dei prezzi delle forniture. I crediti degli enti mutuanti sono assistiti dai privilegi di cui all'articolo 7 del decreto legislativo luogotenenziale 1 novembre 1944, n. 367, applicabili anche alle somme a qualsiasi titolo dovute dallo Stato allo Istituto mutuatario. I mutui possono essere estinti in tutto o in parte mediante cessione all'ente mutuante dei fabbricati e dei terreni dell'Istituto Poligrafico dello Stato considerati dal primo comma del successivo . Alle operazioni di cui al presente articolo si applicano le agevolazioni previste dall' del decreto legislativo luogotenenziale 1 novembre 1944, numero 367.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1966-07-13;559#art-21

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
LEGGE 13 luglio 1966, n. 559 (Art. 21 Nuovo ordinamento dell'Istituto Poligrafico dello Stato.) — Testo vigente | Portale Normativo