Art. 20

LEGGE 13 luglio 1966, n. 559

In vigore dal 10 ago 1966
Il controllo tecnico-amministrativo della gestione delle tipografie esistenti presso i Ministeri è affidato al Provveditorato generale dello Stato, alla cui approvazione i consegnatari delle rispettive amministrazioni sottopongono i rendiconti della gestione per ogni esercizio finanziario. È in facoltà del Ministro per il tesoro di disporre la concentrazione delle tipografie medesime allo scopo di renderne la gestione più economica e di migliorare l'efficienza dei servizi. Alle forniture di carta per le necessità di tali tipografie provvederà l'Istituto Poligrafico dello Stato.
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