Art. 27

LEGGE 13 luglio 1966, n. 559

In vigore dal 10 ago 1966
I decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 settembre 1947, n. 1105, e 22 dicembre 1947, n. 1575, sono abrogati. I provvedimenti sinora adottati in applicazione dei decreti medesimi sono validi ad ogni effetto. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 13 luglio 1966 SARAGAT MORO - COLOMBO - REALE Visto, il Guardasigilli: REALE
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1966-07-13;559#art-27

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo