Art. 27
LEGGE 13 luglio 1966, n. 559
In vigore dal 10 ago 1966
I decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 settembre 1947, n. 1105, e 22 dicembre 1947, n. 1575, sono abrogati.
I provvedimenti sinora adottati in applicazione dei decreti medesimi sono validi ad ogni effetto.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 13 luglio 1966
SARAGAT
MORO - COLOMBO - REALE
Visto, il Guardasigilli: REALE
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