Art. 7
LEGGE 5 luglio 1966, n. 526
In vigore dal 31 lug 1966
Il comune di Venezia è autorizzato ad assumere prestiti ventennali anche in forma obbligazionaria per un ricavo netto di lire 30 miliardi, per il finanziamento del programma previsto dalla presente legge, in ragione di lire 10.000 milioni per il 1966, lire 8.000 milioni per il 1967, lire 5.000 milioni per il 1968, lire 5.000 milioni per il 1969 e lire 2.000 milioni per il 1970.
Detti prestiti possono essere assunti anche all'estero.
Essi sono autorizzati con decreto del Ministro per il tesoro, di concerto con quello per l'interno, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio.
La quota di prestiti non contratta nell'anno potrà essere portata in aumento di quella prevista per l'anno successivo.
È fatto divieto al comune di Venezia di ordinare le spese da finanziare con prestiti di cui al presente articolo, prima che i prestiti medesimi siano stati autorizzati con le previste modalità.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1966-07-05;526#art-7