Art. 2
LEGGE 5 luglio 1966, n. 526
In vigore dal 31 lug 1966
Per le finalità di cui alle lettere a), b) e c) dell' della legge 31 marzo 1956, n. 294, è autorizzata la spesa rispettivamente, per ciascuna delle indicate lettere, di lire 800 milioni, di lire 350 milioni e di lire 350 milioni e complessivamente lire 1.500 milioni per ciascuno degli esercizi dal 1966 al 1969.
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