Art. 1

LEGGE 5 luglio 1966, n. 526

In vigore dal 31 lug 1966
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Per l'esecuzione, da parte del Magistrato alle acque di Venezia, di opere urgenti ed indifferibili per la conservazione del porto e della laguna di Venezia e dei litorali e manufatti che li difendono, è autorizzata la spesa di lire 12 miliardi, ripartiti in ragione di lire 3 miliardi per ciascuno degli esercizi dal 1966 al 1969.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1966-07-05;526#art-1

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo