Art. 3

LEGGE 5 luglio 1966, n. 526

In vigore dal 31 lug 1966
Le percentuali di cui ai numeri 1), 2) e 3) dell' della legge 31 marzo 1956, n. 294, sono rispettivamente aumentate al 60 per cento, al 50 per cento e al 50 per cento. Le opere di cui al presente articolo sono di pubblica utilità a tutti gli effetti.
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LEGGE 5 luglio 1966, n. 526 (Art. 3 Modifiche alla legge 31 marzo 1956, n. 294 e nuove norme concernenti provvedimenti per la salvaguardia del carattere lagunare e monumentale della città di Venezia.) — Testo vigente | Portale Normativo