Art. 3
LEGGE 5 luglio 1966, n. 526
In vigore dal 31 lug 1966
Le percentuali di cui ai numeri 1), 2) e 3) dell' della legge 31 marzo 1956, n. 294, sono rispettivamente aumentate al 60 per cento, al 50 per cento e al 50 per cento.
Le opere di cui al presente articolo sono di pubblica utilità a tutti gli effetti.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1966-07-05;526#art-3