Art. 3 · LEGGE 5 luglio 1966, n. 526

Art. 3

LEGGE 5 luglio 1966, n. 526

In vigore dal 31 lug 1966
Le percentuali di cui ai numeri 1), 2) e 3) dell' della legge 31 marzo 1956, n. 294, sono rispettivamente aumentate al 60 per cento, al 50 per cento e al 50 per cento. Le opere di cui al presente articolo sono di pubblica utilità a tutti gli effetti.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1966-07-05;526#art-3