Art. 4

LEGGE 5 luglio 1966, n. 526

In vigore dal 31 lug 1966
Per il restauro degli edifici demaniali e l'esproprio di fabbricati privati da destinare a sedi di uffici pubblici nel centro storico di Venezia è autorizzata la spesa di lire 2.000 milioni da ripartirsi in quattro esercizi finanziari dal 1966 al 1969. Tali opere sono di pubblica utilità, nonchè urgenti ed indifferibili a tutti gli effetti. Per le espropriazioni anzidette il Magistrato alle acque potrà avvalersi della procedura prevista agli, della legge 31 marzo 1956, n. 294.
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