Art. 10
LEGGE 5 luglio 1966, n. 526
In vigore dal 31 lug 1966
Le somme residue fra il ricavo dei prestiti di cui all' e le spese previste agli della presente legge saranno impiegate dal Comune per la costruzione di case popolari, di scuole, di fognature, impianti igienico-sanitari e di illuminazione; per la sistemazione della viabilità; per la estensione dei servizi pubblici inerenti in particolare allo sviluppo delle comunicazioni; per le opere di interesse turistico, paesistico e sportivo.
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