Art. 11
LEGGE 5 luglio 1966, n. 526
In vigore dal 31 lug 1966
Con la legge di approvazione del bilancio saranno determinati gli stanziamenti da iscrivere nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per far fronte agli oneri del servizio di rimborso dei prestiti di cui al precedente posti a carico dello Stato.
Il Ministro per il tesoro è autorizzato, con propri decreti, ad apportare, annualmente, nel periodo di validità della presente legge, le occorrenti variazioni di bilancio.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 5 luglio 1966
SARAGAT
MORO - MANCINI - COLOMBO - PIERACCINI - TAVIANI - PRETI
Visto, il Guardasigilli: REALE
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