Art. 9

LEGGE 5 luglio 1966, n. 526

In vigore dal 31 lug 1966
Con decreto del Ministro per i lavori pubblici di concerto con quello per il tesoro saranno determinate LEGGE 5 luglio 1966, n. 527, le opere, previste dal programma di cui alla presente legge, di competenza dello Stato e quelle di competenza del comune di Venezia. All'onere derivante dall'esecuzione delle opere di competenza dello Stato si provvederà con una corrispondente aliquota del ricavo dei prestiti che il comune di Venezia è autorizzato a stipulare a norma del precedente . Le somme relative affluiranno allo stato di previsione dell'entrata per essere, correlativamente, iscritte nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici.
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