Art. 12

LEGGE 24 maggio 1966, n. 370

In vigore dal 1 lug 1966
Le prestazioni in capitale previste dall', punto secondo, del regolamento approvato con regio decreto 20 ottobre 1939, n. 1863, e dall' della legge 14 febbraio 1963, n. 156, sono comprensive di tutti gli elementi della retribuzione computabili ai fini della liquidazione dell'indennità ai sensi dell'articolo 2121 del Codice civile. Qualora all'atto della risoluzione del rapporto di lavoro il lavoratore goda di assegni o compensi eccedenti la retribuzione contrattuale, l'onere delle prestazioni anzidette, nei limiti della retribuzione utile per il calcolo della pensione nella misura prevista dal precedente , detratta la parte di competenza delle assicurazioni miste sulla vita, viene posto a carico del Fondo di integrazione di cui all'articolo 34 del regolamento approvato con regio decreto 20 ottobre 1939, n. 1863. Per la differenza il Fondo esercita rivalsa entro cinque anni verso il datore di lavoro che ha provveduto alla risoluzione del rapporto d'impiego. Il relativo importo verrà accreditato al Fondo di integrazione di cui al comma precedente.
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