Art. 10

LEGGE 24 maggio 1966, n. 370

In vigore dal 1 lug 1966
La retribuzione sulla quale si determina la misura della pensione è costituita: 1) dal totale degli elementi di cui alla lettera a) dell'articolo precedente, sui quali è calcolato il contributo, relativi agli ultimi dodici mesi di servizio; 2) dagli elementi di cui alla lettera b) dell'articolo predetto, qualora risultino corrisposti almeno per il quinquennio precedente la cessazione dal servizio. La misura degli elementi indicati al primo comma, punto 2) del presente articolo da prendere a base per il calcolo della pensione non potrà essere superiore a quella corrispondente alla media aritmetica dell'ultimo quinquennio, e, comunque, dovrà essere contenuta nel limite massimo del 10 per cento della retribuzione assoggettata a contributo ai sensi della lettera a) del precedente , relativa agli ultimi dodici mesi di servizio. La predetta limitazione del 10 per cento non opera nei confronti di coloro che fruivano di compensi o assegni ad personam al 1 gennaio 1965, limitatamente all'importo in godimento a detta data e semprechè il datore di lavoro abbia denunciato la corresponsione dei compensi predetti insieme agli altri elementi retributivi pagando i relativi contributi. Restano escluse, ai fini della retribuzione pensionabile, le variazioni retributive dovute a promozioni, a declassamento retributivo derivante da trasferimento o a cause di carattere straordinario intervenute nel biennio precedente la cessazione dal servizio. L'esclusione di cui al precedente comma, in caso di promozione, non si applica, tuttavia, per la liquidazione di pensioni indirette a superstiti di iscritti deceduti in attività di servizio e di pensione di invalidità.
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