Art. 8
LEGGE 24 maggio 1966, n. 370
In vigore dal 1 lug 1966
Per la copertura dell'onere derivante al Fondo di previdenza dai miglioramenti di cui alla presente legge, esclusi quelli riguardanti l'adeguamento periodico delle pensioni, è dovuto al Fondo adeguamento, a decorrere dal 1 gennaio 1965, un contributo suppletivo pari al 4 per cento dell'intera retribuzione corrisposta al personale e soggetta a contributo per il Fondo di previdenza, di cui il 2,50 per cento è posto a carico dei datori di lavoro e 1° 1,50 per cento a carico dei lavoratori.
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