Art. 9

LEGGE 24 maggio 1966, n. 370

In vigore dal 1 lug 1966
La retribuzione sulla quale è dovuto il contributo per il Fondo è costituita: a) dallo stipendio e dagli altri emolumenti di carattere continuativo e determinato nelle misure previste dal trattamento economico fissato dai contratti collettivi di lavoro, dagli accordi economici stipulati dalle organizzazioni sindacali a carattere nazionale e dai regolamenti aziendali. Sono per altro escluse le seguenti voci: compensi per festività e indennizzo ferie non godute; assegni integrativi degli assegni familiari; indennità rischio cassa; indennità mezzi di trasporto; rimborsi spese sotto qualsiasi titolo e misura; riparti contravvenzionali, aggi per I.G.E. e altre riscossioni locali in conto terzi; ogni altra indennità o compenso di carattere eccezionale; b) dagli assegni o compensi ad personam eccedenti la retribuzione contrattuale purchè corrisposti in via continuativa e facenti parte della normale retribuzione mensile.
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