Art. 14
LEGGE 24 maggio 1966, n. 370
In vigore dal 1 lug 1966
È data facoltà all'iscritto, a far tempo dalla data di entrata in vigore, della presente legge, di regolarizzare a proprio carico, agli effetti delle prestazioni di pensione e di capitale, i periodi di richiamo, alle armi durante i quali le aziende erano tenute alla conservazione del posto ma non al versamento dei contributi al Fondo di previdenza.
Le modalità e le condizioni per tali regolarizzazioni sono quelle indicate negli ultimi due commi del precedente .
I periodi di richiamo alle armi durante i quali il versamento dei contributi era dovuto a norma di legge e che non è stato invece effettuato, saranno considerati utili ai fini delle prestazioni di pensione e di capitale con le modalità ed alle condizioni indicate al precedente comma, previa presentazione al Fondo di previdenza dei documenti dell'autorità militare comprovanti il riconoscimento del servizio militare prestato quale richiamato.
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