Art. 15
LEGGE 24 maggio 1966, n. 370
In vigore dal 1 lug 1966
Le aliquote contributive possono essere variate, in relazione al fabbisogno del Fondo ed alle risultanze di gestione, mediante decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con i Ministri per l'interno e per il tesoro, sentito il Comitato speciale di cui allo del regolamento approvato con regio decreto 20 ottobre 1939, n. 1863.
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