Art. 1
LEGGE 24 maggio 1966, n. 370
In vigore dal 1 lug 1966
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
L' della legge 25 marzo 1958, n. 329, è sostituito dal seguente:
"Le pensioni dirette a carico del Fondo di previdenza per il personale addetto alle gestioni delle imposte di consumo, decorrenti da data successiva al 31 dicembre 1964, sono calcolate sulla base della retribuzione complessiva percepita negli ultimi dodici mesi di effettivo servizio e per la quale è dovuto il contributo, con la seguente percentuale: 32,50 per cento per i primi cinque anni di effettivo servizio, aumentata dell'1,70 per cento dal 6° al 30° e dell'1 per cento per ogni anno successivo al 30°".
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