Art. 2
LEGGE 24 maggio 1966, n. 370
In vigore dal 31 lug 1975
L' della legge 25 marzo 1958, n. 329, è sostituito dal seguente:
Con decorrenza dal 1 gennaio 1975, l'importo annuo della pensione, determinato in conformità dell'articolo precedente, in nessun caso può essere superiore all'85 per cento della retribuzione considerata nell'articolo stesso nè inferiore, sia per le pensioni dirette sia per le pensioni indirette e di riversibilità, alla misura del trattamento minimo in vigore nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti alla data del 1 gennaio 1975.
La pensione annua è divisa in 13 quote di cui una sarà corrisposta in occasione delle festività natalizie
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Storico versioni
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