Art. 11

LEGGE 13 maggio 1966, n. 303

In vigore dal 26 mag 1966
La Commissione incaricata di svolgere l'attività consultiva, prevista nell'ultimo comma dell'articolo precedente, è costituita da: tre rappresentanti dei coltivatori diretti, scelti dal Ministro per l'agricoltura e le foreste, tra candidati designati, nel numero di due, da ciascuna delle organizzazioni di rappresentanza della categoria a carattere nazionale; tre rappresentanti degli agricoltori, scelti dal Ministro per l'agricoltura e le foreste, tra candidati designati, nel numero di due, da ciascuna delle organizzazioni di rappresentanza della categoria, a carattere nazionale; tre rappresentanti dei mezzadri, coloni e compartecipanti, scelti dal Ministro per l'agricoltura e le foreste, tra candidati designati, nel numero di due, da ciascuna delle relative organizzazioni di categoria, a carattere nazionale; tre rappresentanti delle organizzazioni nazionali delle cooperative, legalmente riconosciute, scelti dal Ministro per l'agricoltura e le foreste, tra candidati designati, nel numero di due, da ciascuna delle organizzazioni stesse; un rappresentante dei commercianti, scelto dal Ministro per l'agricoltura e 16 foreste, tra candidati designati, nel numero di due, da ciascuna delle organizzazioni di categoria, a carattere nazionale; un rappresentante degli industriali, scelto dal Ministro per l'agricoltura e le foreste, tra candidati designati, nel numero di due, da ciascuna delle organizzazioni di categoria a carattere nazionale; tre rappresentanti degli istituti di credito, scelti dal Ministro per l'agricoltura e le foreste, tra candidati designati, nel numero di due, da ciascuna delle relative associazioni a carattere nazionale legalmente riconosciute.
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