Art. 14
LEGGE 13 maggio 1966, n. 303
In vigore dal 26 mag 1966
L'assuntore dei servizi può procurarsi i mezzi necessari per effettuare gli acquisti mediante operazioni di credito garantite da privilegio sul prodotto acquistato e sulle somme ricavate dalla sua vendita.
La girata delle cambiali, eventualmente rilasciate, e rappresentative del credito privilegiato, produce anche il trasferimento del privilegio.
Chiunque faccia valere il suo credito, anche privilegiato, sui prodotti acquistati dall'assuntore e sulle somme ricavate dalla vendita, surroga l'assuntore stesso nelle obbligazioni che questi aveva con l'azienda di Stato per gli interventi di mercato.
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