Art. 14

LEGGE 13 maggio 1966, n. 303

In vigore dal 26 mag 1966
L'assuntore dei servizi può procurarsi i mezzi necessari per effettuare gli acquisti mediante operazioni di credito garantite da privilegio sul prodotto acquistato e sulle somme ricavate dalla sua vendita. La girata delle cambiali, eventualmente rilasciate, e rappresentative del credito privilegiato, produce anche il trasferimento del privilegio. Chiunque faccia valere il suo credito, anche privilegiato, sui prodotti acquistati dall'assuntore e sulle somme ricavate dalla vendita, surroga l'assuntore stesso nelle obbligazioni che questi aveva con l'azienda di Stato per gli interventi di mercato.
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LEGGE 13 maggio 1966, n. 303 (Art. 14 Istituzione dell'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo.) — Testo vigente | Portale Normativo