Art. 13

LEGGE 13 maggio 1966, n. 303

In vigore dal 26 mag 1966
I rischi delle operazioni di acquisto, di vendita, di conservazione e di trasporto, sono a carico dell'assuntore dei servizi di cui all'. Nel disciplinare sono determinati i compensi dovuti all'assuntore per il servizio e la penalità a carico dell'assuntore per le eventuali inadempienze. Il prodotto invenduto al termine della campagna di commercializzazione è trasferito alla nuova campagna e alla ulteriore gestione provvede lo stesso assuntore del servizio, al quale è dovuto un corrispettivo pari alla differenza tra il prezzo finale di intervento della campagna scaduta e quello iniziale della nuova campagna, per la quantità di prodotto trasferita. Compete all'Azienda la differenza tra i prezzi indicativo e di intervento, vigenti all'atto della vendita da parte dell'assuntore, per le quantità vendute.
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LEGGE 13 maggio 1966, n. 303 (Art. 13 Istituzione dell'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo.) — Testo vigente | Portale Normativo