Art. 9
LEGGE 13 maggio 1966, n. 303
In vigore dal 26 mag 1966
Presso l'Azienda è costituito un apposito ufficio di ragioneria, alle dipendenze del Ministero del tesoro, per l'esercizio delle funzioni proprie delle ragionerie centrali.
La Corte dei conti vigila sulla riscossione delle entrate ed esercita, in conformità delle leggi che ne disciplinano l'esercizio, il controllo di legittimità sugli atti dell'Azienda; su quelli aventi ad oggetto l'affidamento dei servizi, a norma del successivo , il controllo è svolto in via successiva.
Per l'esercizio delle attribuzioni indicate nel comma precedente è istituito presso l'Azienda un apposito ufficio della Corte dei conti.
Il consigliere delegato al controllo o, in caso di sua assenza od impedimento, il primo referendario preposto all'ufficio, nonchè il direttore della ragioneria, o chi ne fa le veci, assistono alle adunanze del Consiglio di amministrazione.
Per la stipulazione dei contratti dell'Azienda non è obbligatorio il parere del Consiglio di Stato.
I provvedimenti di approvazione dei contratti aventi per oggetto l'affidamento dei servizi a norma del successivo sono da assoggettare al visto semplice dell'ufficio di ragioneria dell'Azienda.
Storico versioni
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