Art. 17

LEGGE 13 maggio 1966, n. 303

In vigore dal 28 apr 1971
L'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo si avvale, per il funzionamento dei suoi uffici, di personale del Ministero dell'agricoltura e delle foreste. A tal fine, nel ruolo amministrativo centrale e periferico e nel ruolo tecnico superiore dell'agricoltura centrale e periferico della carriera direttiva, nel ruolo centrale e periferico dei servizi contabili della carriera di concetto, nel ruolo centrale e periferico del personale della carriera esecutiva, sono portati in aumento, rispettivamente, 25, 24, 30 e 20 posti. Conseguentemente le tabelle I, II e VI, annesse alla legge 15 dicembre 1961, n. 1304 e VII, annessa alla legge 18 febbraio 1963, n. 301, sono sostituite, rispettivamente, dalle tabelle I, II, III e IV, annesse alla presente legge. COMMA SOPPRESSO DALLA L. 31 MARZO 1971, N. 144 .
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1966-05-13;303#art-17

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
LEGGE 13 maggio 1966, n. 303 (Art. 17 Istituzione dell'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo.) — Testo vigente | Portale Normativo