Art. 22

LEGGE 13 maggio 1966, n. 303

In vigore dal 26 mag 1966
All'onere di lire 3 miliardi previsto dal primo comma dell', si provvede, in deroga alla legge 27 febbraio 1955, n. 64, a carico del fondo di cui al capitolo 418 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il periodo 1 luglio-31 dicembre 1964. Agli oneri di cui all'ultimo comma dell', relativi alle campagne di commercializzazione 1964-65 e 1965-66, valutati in complessive lire 5 miliardi e 100 milioni, si provvede con riduzione del fondo iscritto al capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno 1966. All'onere di lire 600 milioni di cui all', si provvede con le maggiori entrate derivanti dall'addizionale all'imposta complementare progressiva sul reddito, istituita con la legge 21 ottobre 1964, n. 1012.
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LEGGE 13 maggio 1966, n. 303 (Art. 22 Istituzione dell'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo.) — Testo vigente | Portale Normativo