Art. 25
LEGGE 13 maggio 1966, n. 303
In vigore dal 26 mag 1966
La presente legge entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 13 maggio 1966
SARAGAT
MORO - RESTIVO - PIERACCINI - COLOMBO - ANDREOTTI
Visto, il Guardasigilli: REALE
Storico versioni
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