Art. 20
LEGGE 13 maggio 1966, n. 303
In vigore dal 26 mag 1966
Gli atti di affidamento dei servizi ed i relativi impegni di spesa, connessi con l'espletamento delle attribuzioni previste e disciplinate dalla presente legge, nonchè i contratti e tutte le obbligazioni giuridico-patrimoniali stipulati ed assunti dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, nell'interesse e per l'organizzazione dell'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo, dal 10 luglio 1964 e fino all'entrata in vigore della presente legge, sono trasferiti, a tutti gli effetti, all'Azienda stessa, la quale, in virtù della presente norma sarà surrogata al Ministero dell'agricoltura e delle foreste.
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