Art. 19

LEGGE 13 maggio 1966, n. 303

In vigore dal 28 apr 1971
Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Consiglio di amministrazione delibera lo statuto dell'Azienda, che sarà approvato con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste di concerto con quello per il tesoro, sentito il Consiglio di Stato. In deroga a quanto stabilito dagli , secondo e terzo comma, e 12 della presente legge, limitatamente alla campagna di commercializzazione 1966-67, l'Azienda potrà affidare a trattativa privata l'espletamento dei servizi, di cui all', ai soggetti indicati nel primo comma dello stesso articolo.
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LEGGE 13 maggio 1966, n. 303 (Art. 19 Istituzione dell'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo.) — Testo vigente | Portale Normativo