Art. 7
LEGGE 13 maggio 1966, n. 303
In vigore dal 28 apr 1971
Il Consiglio di amministrazione ha le seguenti attribuzioni:
a) delibera lo statuto dell'Azienda e le sue eventuali modificazioni;
b) delibera sui progetti di regolamenti per l'ordinamento ed il funzionamento dei servizi dell'Azienda;
c) delibera sulla istituzione, soppressione o cambiamento di sede degli uffici dell'Azienda e sull'assegnazione dei compiti al personale;
d) delibera il bilancio preventivo di funzionamento dell'azienda e quello consuntivo da presentare al Parlamento in allegato rispettivamente al bilancio di previsione ed al rendiconto generale dello Stato;
e) delibera sulla iscrizione e sulla cancellazione dagli albi dei soggetti che possono essere abilitati ad assumere servizi inerenti alle finalità dell'Azienda;
f) delibera sugli schemi di contratto e sui disciplina tipo;
g) delibera sui negozi per l'espletamento dei compiti istituzionali dell'Azienda e sulla relativa resa dei conti;
f) delibera sui contratti di fornitura di beni strumentali occorrenti al funzionamento dell'Azienda;
i) delibera sulle transazioni e sulla opportunità di promuovere azioni giudiziarie o di resistere nei giudizi;
l) esercita ogni altro compito inerente alla gestione dell'Azienda.
m) delibera i programmi previsionali semestrali di cassa
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