Art. 5
LEGGE 13 maggio 1966, n. 303
In vigore dal 16 feb 1969
Il Consiglio di amministrazione è presieduto dal presidente dell'Azienda ed è composto:
a) da un Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste, nominato con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste, il quale può delegargli le sue attribuzioni di presidente dell'Azienda;
b) dal direttore generale della tutela economica dei prodotti
agricoli del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;
c) dal direttore generale dell'alimentazione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;
d) dal direttore generale della cooperazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;
e) dall'ispettore generale capo per gli affari economici del Ministero del tesoro;
f) dal direttore generale del commercio interno e dei consumi industriali del Ministero dell'industria e del commercio;
g) da un consigliere di Stato designato dal presidente del Consiglio di Stato;
h) da due esperti, che non abbiano comunque interesse nell'espletamento dei servizi che saranno affidati dall'Azienda a norma del successivo .
i) dal direttore generale della bonifica e della colonizzazione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;
l) dal direttore generale dei miglioramenti fondiari e servizi speciali del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;
m) dal direttore generale della produzione agricola del Ministero dell'agricoltura e delle foreste
.
Un funzionario, con qualifica non inferiore a quella di direttore di sezione o equiparata, è segretario del Consiglio di amministrazione.
I due componenti di cui alla lettera 12) sono nominati con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste.
Essi durano in carica tre anni.
Storico versioni
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