Art. 11 · LEGGE 13 maggio 1966, n. 303

Art. 11

LEGGE 13 maggio 1966, n. 303

In vigore dal 26 mag 1966
La Commissione incaricata di svolgere l'attività consultiva, prevista nell'ultimo comma dell'articolo precedente, è costituita da: tre rappresentanti dei coltivatori diretti, scelti dal Ministro per l'agricoltura e le foreste, tra candidati designati, nel numero di due, da ciascuna delle organizzazioni di rappresentanza della categoria a carattere nazionale; tre rappresentanti degli agricoltori, scelti dal Ministro per l'agricoltura e le foreste, tra candidati designati, nel numero di due, da ciascuna delle organizzazioni di rappresentanza della categoria, a carattere nazionale; tre rappresentanti dei mezzadri, coloni e compartecipanti, scelti dal Ministro per l'agricoltura e le foreste, tra candidati designati, nel numero di due, da ciascuna delle relative organizzazioni di categoria, a carattere nazionale; tre rappresentanti delle organizzazioni nazionali delle cooperative, legalmente riconosciute, scelti dal Ministro per l'agricoltura e le foreste, tra candidati designati, nel numero di due, da ciascuna delle organizzazioni stesse; un rappresentante dei commercianti, scelto dal Ministro per l'agricoltura e 16 foreste, tra candidati designati, nel numero di due, da ciascuna delle organizzazioni di categoria, a carattere nazionale; un rappresentante degli industriali, scelto dal Ministro per l'agricoltura e le foreste, tra candidati designati, nel numero di due, da ciascuna delle organizzazioni di categoria a carattere nazionale; tre rappresentanti degli istituti di credito, scelti dal Ministro per l'agricoltura e le foreste, tra candidati designati, nel numero di due, da ciascuna delle relative associazioni a carattere nazionale legalmente riconosciute.
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