Art. 81
LEGGE 23 aprile 1966, n. 218
In vigore dal 11 mag 1966
Il numero massimo di sottufficiali che potranno fruire dell'indennità di specializzazione di cui all' della legge 8 gennaio 1952, n. 15, è stabilito per l'anno finanziario 1966 in 2.000 per l'Amministrazione dell'Esercito, in 2.058 per l'Amministrazione della Marina militare e in 2.960 per l'Amministrazione dell'Aeronautica militare.
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