Art. 82

LEGGE 23 aprile 1966, n. 218

In vigore dal 11 mag 1966
Il numero massimo del sottotenenti di complemento dell'Arma aeronautica - ruolo naviganti - da mantenere in servizio a norma dell' - comma secondo - della legge 21 maggio 1960, n. 556, è stabilito per l'anno finanziario 1966 in 250 unità.
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