Art. 83

LEGGE 23 aprile 1966, n. 218

In vigore dal 11 mag 1966
Il numero massimo degli ufficiali di complemento della Marina militare da trattenere in servizio a norma dell' della legge 29 giugno 1961, n. 575, è stabilito per l'anno finanziario 1966 come appresso: sottotenenti di vascello e gradi corrispondenti . . . . . . . . N. 50 guardiamarina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . N. 80
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1966-04-23;218#art-83

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo