Art. 83
LEGGE 23 aprile 1966, n. 218
In vigore dal 11 mag 1966
Il numero massimo degli ufficiali di complemento della Marina militare da trattenere in servizio a norma dell' della legge 29 giugno 1961, n. 575, è stabilito per l'anno finanziario 1966 come appresso:
sottotenenti di vascello e gradi corrispondenti . . . . . . . . N. 50 guardiamarina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . N. 80
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