Art. 78

LEGGE 23 aprile 1966, n. 218

In vigore dal 11 mag 1966
Il Ministro per il tesoro, su proposta del Ministro per la difesa, è autorizzato ad apportare, con propri decreti, modifiche alla ripartizione tra i capitoli nn. 3501, 3502, 3503, 3504, 3505, 3506 e 4501 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'anno finanziario 1966, della, somma di complessive lire 94 miliardi e 356.335.000 autorizzata con l' della presente legge.
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