Art. 78 · LEGGE 23 aprile 1966, n. 218

Art. 78

LEGGE 23 aprile 1966, n. 218

In vigore dal 11 mag 1966
Il Ministro per il tesoro, su proposta del Ministro per la difesa, è autorizzato ad apportare, con propri decreti, modifiche alla ripartizione tra i capitoli nn. 3501, 3502, 3503, 3504, 3505, 3506 e 4501 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'anno finanziario 1966, della, somma di complessive lire 94 miliardi e 356.335.000 autorizzata con l' della presente legge.
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