Art. 79

LEGGE 23 aprile 1966, n. 218

In vigore dal 11 mag 1966
Le semine occorrenti per provvedere - al sensi dell' del regio decreto-legge 5 dicembre 1923, n. 2638 e dell'articolo 6 della legge 22 dicembre 1932, n. 1958 - alle momentanee deficienze di fondi dei Corpi, Istituti e Stabilimenti militari e degli Enti aeronautici rispetto ai periodici accreditamenti sui vari capitoli di spesa, nonchè alle speciali esigenze determinate dai rispettivi regolamenti ed al fondo scorta per le Navi e per i Corpi e gli Enti a terra della Marina militare, sono fissate per l'anno finanziario 1966 come segue: Esercito . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 4.750.000.000 Marina. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L.4.250.000.000 Aeronautica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L.2.250.000.000 Arma dei carabinieri. . . . . . . . . . . . . . . . . L.2.750.000.000
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