Art. 83 · LEGGE 23 aprile 1966, n. 218

Art. 83

LEGGE 23 aprile 1966, n. 218

In vigore dal 11 mag 1966
Il numero massimo degli ufficiali di complemento della Marina militare da trattenere in servizio a norma dell' della legge 29 giugno 1961, n. 575, è stabilito per l'anno finanziario 1966 come appresso: sottotenenti di vascello e gradi corrispondenti . . . . . . . . N. 50 guardiamarina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . N. 80
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