Art. 81 · LEGGE 23 aprile 1966, n. 218

Art. 81

LEGGE 23 aprile 1966, n. 218

In vigore dal 11 mag 1966
Il numero massimo di sottufficiali che potranno fruire dell'indennità di specializzazione di cui all' della legge 8 gennaio 1952, n. 15, è stabilito per l'anno finanziario 1966 in 2.000 per l'Amministrazione dell'Esercito, in 2.058 per l'Amministrazione della Marina militare e in 2.960 per l'Amministrazione dell'Aeronautica militare.
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